Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (anche detto MUD) cambia faccia, e lo fa con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019, del decretodel Presidente del consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, recante appunto: il nuovo Modello unico di dichiarazione ambientale.

Nuove regole, dunque, per tutti gli enti e le imprese che sono tenuti a comunicare ogni anno, la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e/o gestiti durante il corso dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152. 

Innanzitutto cambia la scadenzaossia il termine di presentazione della comunicazione MUD 2019, che slitta al 22 giugno, anziché al 30 aprile!

Altre novità poi riguardano: la comunicazione rifiuti semplificata; la comunicazione rifiutila comunicazione veicoli fuori uso; la comunicazione imballaggi; la comunicazione RAEE ed infine la comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione.

Nello specifico, la comunicazione rifiuti semplificata, a differenza del passato, non potrà più essere presentatada chi conferisce i rifiuti a un destinatario estero, e quindi sito al di fuori dal territorio nazionale.

Nella comunicazione rifiuti, poi:

  1. chi riceve rifiuti con codice CER 19.12 (rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti non specificati altrimenti), 19.05.01 (parte di rifiuti urbani e simili non compostata), o 19.05.03 (compost fuori specifica), per sottoporli ad operazioni di recupero o smaltimento, dovrà dichiarare anche se i rifiuti sono di provenienza urbana.
  2. Chi riceve rifiuti con codice CER da 16.06.01* (batterie al piombo), 16.06.02* (batterie al nichel-cadmio), 16.06.03* (batterie contenenti mercurio), 16.06.04 (batterie alcaline), 16.06.05 (altre batterie e accumulatori), 20.01.33 (batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02, 16.06.03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie) e 20.01.34 (batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33), dovrà dichiarare se la quantità è relativa a pile e accumulatori portatili.
  3. Chi riceve rifiuti dall’estero, dovrà indicare anche la tipologia di trattamento prevista tra: recupero di materiarecupero di energiaincenerimentodiscarica e altre operazioni di smaltimento.
  4. Infine, chi svolge, sul medesimo rifiuto, sia attività di recupero che di smaltimento o di trasportodovrà compilare più schede per il medesimo rifiuto,distinguendo le quantità in relazione all’attività svolta sul rifiuto.

La comunicazione veicoli fuori usoin caso di rifiuti ricevuti dall’estero, dovrà invece contenere, nel modulo RT-VEIC (relativo ai rifiuti ricevuti da terzi),anche la tipologia di trattamento prevista.

Per la comunicazione imballaggi viene previsto che:

  1. nella scheda IMB (relativa alla gestione dei rifiuti da imballaggio) e nel modulo RT-IMB (relativo ai rifiuti ricevuti da terzi), il dichiarante dovrà distinguere i rifiuti ricevuti da superficie pubblica da quelli ricevuti da superfice privata;
  2. inoltre andranno distinte le quantità di rifiuto prodotte dal gestore a seguito del trattamento di imballaggi mono-materiale da quelle prodotte dal trattamento di imballaggi multi-materiale;
  3. infine, nel modulo RT-IMB se il rifiuto è ricevuto dall’estero dovrà indicarsi anche la tipologia di trattamento prevista.

Nella comunicazione RAEEsono state inserite due nuove categorie di RAEE:i pannelli fotovoltaicie le lampade a scarica.Inoltre,nel Modulo RT-RAEE (relativo ai rifiuti ricevuti da terzi),il dichiarante dovrà indicare anche la tipologia di trattamento prevista.

Infine, nella comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione, sono stati inseriti dei codici nel riquadro “raccolta differenziata“, “raccolta non differenziata” e “raccolta separata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche“. Sono state poi specificate le sezioni del riquadro “compostaggio“.

Rimangono tuttavia immutati rispetto al 2018:

  1. La struttura del MUD, articolato in 6 Comunicazioni (Rifiuti; Rifiuti semplificata; Veicoli Fuori Uso; Imballaggi; RAEE; Rifiuti urbani e assimilati; Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche).

  2. I soggetti obbligati alla presentazione del MUD, ossia i trasportatori, gli intermediari senza detenzione, i recuperatori, gli smaltitori, i produttori di rifiuti pericolosi e infine i produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle acque con più di dieci dipendenti.
  3. Rimangono invariate anche le modalità di invio delle comunicazioni ed i diritti di segreteria.

Troppo complicato? Non preoccupatevi!
Sono qui per fornirvi ogni chiarimento e assistenza necessari.

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