In epoca di #Coronavirus ci siamo abituati ad essere governati da DPCM. L’Avv. Giuseppe Conte ne ha emessi senza limite.

Da giurista tuttavia mi permetto di ricordare un paio di cose che forse non tutti ricordano.

“La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”(art.1).  
“Il GOVERNO della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che COSTITUISCONO INSIEME il Consiglio dei Ministri.” (art.92).

Quindi gli Italiani DEVONO essere governati da un “Governo” che OBBLIGATORIAMENTE si compone di una pluralità di soggetti (Presidente e altri Ministri).

L’organo sovrano è quindi “collegiale” e non monocratico (altrimenti saremmo una diversa forma di Governo – tipo Repubblica Presidenziale – e non una Repubblica Parlamentare quale invece siamo).

Sono, infatti, le deliberazioni del Consiglio dei Ministri in sede collegiale che approvano gli atti esecutivi idonei a determinare effetti con forza di legge (decreti legge), che poi DEVONO essere convertiti in legge dal Parlamento. Oppure lo stesso Consiglio dei Ministri (e non il Presidente da solo) può emanare i decreti legislativi, che hanno anch’essi forza di legge, mallorquando ci sia una previa legge di delegazione del Parlamento che autorizza il Governo in tal senso (art. 77).

Secondo l’art. 95 della Costituzione “Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando la attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. 
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri”.

Quanto al grado delle fonti (omettendo le fonti internazionali e comunitarie che quivi non interessano), quindi, prima viene:

1. La Costituzione;
2. Fonti primarie (la legge-i decreti legge-i decreti legislativi sopra richiamati);
3. Fonti secondarie (i regolamenti/decreti tra cui il nostro DPCM);

Solo le fonti primarie hanno forza di legge. 

I Decreti Ministeriali sono meri ATTI AMMINISTRATIVI emanati da un Ministro nell’ambito delle materie di competenza del suo dicastero.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri (“primus inter pares”) parimenti emette i Decreti Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM appunto).

Quindi il DPCM è un atto subordinato e secondario in quanto:

• Non è un atto che ha valore di legge in cui viene coinvolto il potere Legislativo;
• Non è un atto che viene discusso e deliberato in Consiglio dei Ministri;
• Non è un atto controllato e firmato dal Presidente della Repubblica (art. 89);
• Non costituisce una fonte del diritto autonoma. Normalmente è una legge che deve consentirne l’emissione.
• È un atto assunto da una sola persona senza pareri né controlli.

Volendo seguire la Costituzione al Presidente del Consiglio dei Ministri vengono attribuite “solo” funzioni di “coordinamento e indirizzo politico-amministrativo” (art. 92).
Nell’esercizio di tali attribuzioni il medesimo emette decreti nella forma di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.).

Premesso ciò il Nostro Avv. Conte con tale strumento e nel perimetro delle prerogative appena descritte:
• Ha chiuso tutte le attività produttive non essenziali;
• Ha segregato in casa milioni di italiani;
• Dispone di miliardi di finanza pubblica;
• Determina le regole dell’amministrazione (come e da chi tali risorse dovranno essere gestite).

Bene, allora, rispondete a me:

• Queste “piccole” scelte assunte dal PCM sono di “coordinamento e indirizzo politico amministrativo”?
• Questo è lo Stato di diritto che è lecito attendersi?
• C’è qualcuno che crede che la Costituzione in Italia sia sostanzialmente rispettata?
• Il Parlamento esiste ancora o è un museo?
• I ministri sono un gruppo di amici che si ritrovano occasionalmente per vedere le partite?
• Il Presidente Mattarella è vivo?

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