Ogni anno, puntuale come la pioggia a Pasquetta, arrivano i bollettini per il pagamento della tassa sui rifiuti (anche detta TA.RI.).

Ma vi siete mai chiesti: perché paghiamo la TA.RI.?

Cominciamo col dire che la Tassa sui rifiuti è destinata a finanziare “i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti1, ossia di quel servizio che va dal momento in cui l’operatore ecologico passa con lo specifico mezzo autorizzato – casa per casa o strada per strada – e provvede al ritiro del rifiuto domestico, allo svuotamento dei cassonetti, fino al momento in cui conferisce questi rifiuti a soggetti autorizzati a recuperarli o a smaltirli.

Presupposto per l’applicazione della TA.RI. è, a norma di legge: “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani2.

Quindi basta che si possieda – o si detenga a qualsiasi titolo – un locale suscettibile di produrre rifiuti (es. perché abitato o perché in esso vengono svolte determinate attività), che ecco scattare l’obbligo di pagare la TA.RI..

Fanno eccezione, per espressa previsione di legge3:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative.
    Ossia quelle aree non operative (in cui non viene svolta alcuna attività4): 
  1. che appartengono al medesimo soggetto titolare dell’area già soggetta a tassazione; 
  2. contigue all’area già soggetta a tassazione;
  3. destinate ad arrecare un’utilità all’area principale già soggetta a tassazione; 
  • le aree comuni condominiali,a condizione che non siano detenute ovvero occupate in via esclusiva da alcuni condomini. 

Non rientrano, in tali eccezioni i parcheggi perché – secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza – sono aree suscettibili di produrre, in via presuntiva, rifiuti, salvo ovviamente prova contraria5.

Appurato quindi che sussiste l’obbligo di pagare la TA.RI. (ad es. perché si è in possesso di un’abitazione i cui inquilini producono necessariamente rifiuti; o di un negozio dalla cui attività esitano necessariamente i rifiuti),  occorre tenere a mente che la tassa sui rifiuti si articola in:

  • una quota fissa, rapportata sostanzialmente alla metratura dell’area;
  • e in una quota variabile, rapportata  alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti. 

Ma se ci sono più possessori/detentori della medesima area (ad es. più inquilini), chi paga la TA.RI.?

La legge dice che in tal caso questi sono “tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione”. Per i non addetti ai lavori significa che ciascun possessore/detentore può essere costretto a pagare la TA.RI. per l’intero e ciò libera tutti gli altri dall’obbligo di dover pagare. Chi ha pagato potrà però richiedere successivamente agli altri la restituzione di quanto versato, per quote.

Attenzione poi a verificare, se si rientra in una delle ipotesi di riduzione/agevolazione, che consentono di richiedere il pagamento della TA.RI. in misura ridotta. Ad esempio: rifiuti speciali assimilati agli urbani, che si dimostri di aver avviato a recupero; o a quelle diverse situazioni previste dai vari Regolamenti Comunali come le abitazioni con unico occupante, le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero etc.

Paghiamo dunque sì, perché è giusto e perché contribuiamo alla salute della nostra comunità e del nostro ambiente, ma smettiamo di farlo senza sapere i perché e i per come. Onesti e consapevoli.

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